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Il paradiso terrestre può attendere…

 



Di certo è capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di pensare di mollare la caotica città, il lavoro, i propri impegni, gli obblighi e le scadenze quotidiane e far perdere le tracce di sé, magari rifugiandosi in qualche paradiso terrestre lontano da tutto e da tutti.

Il tema è stato affrontato anche in letteratura, celebre “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello, e nel cinema, in molti ricorderanno il simpatico Renato Pozzetto in “Mollo tutto”. In entrambi i casi, tuttavia, il protagonista ritornava sui propri passi e dopo un periodo di assenza dalla propria quotidianità si rimpossessava della propria identità. Al di là dei rimorsi morali per avere abbandonato la propria famiglia senza dare più alcuna notizia, la vita dei due protagonisti era diventata estremamente complicata in quanto, non avendo più un'identità, di fatto erano soggetti inesistenti per lo Stato, privi di doveri, ma anche di diritti.


Probabilmente se ci state leggendo avete fatto la scelta più responsabile e siete ritornati dalle vacanze alla vostra vita, ma nel caso ci vogliate ripensare, di seguito troverete qualche informazione a carattere giuridico sulle conseguenza di un'eventuale vostra fuga.

Gli articoli 48 e seguenti del Codice Civile, infatti, disciplinano i casi di scomparsa di una persona; probabilmente concepiti per i casi di scomparsa non volontaria dovuta a guerra o calamità (si consideri che il Codice risale al 1942), ben si adattano anche ai casi di scomparsa volontaria.

Il Codice prevede che trascorsi due anni dal momento in cui risale l'ultima notizia dello scomparso, gli eredi possano chiedere al Tribunale la cosiddetta dichiarazione d'assenza, che permette loro di essere immessi nel possesso temporaneo dei beni dello scomparso.

In pratica, fingendo che lo scomparso sia deceduto, vengono identificati gli eredi, anche in base alle indicazioni contenute nell'eventuale testamento e si affidano loro i beni dello scomparso. Gli eredi possono quindi godere di tali beni, con l'unico limite che sta nel divieto di alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno. Questo limite è stato posto a garanzia dell'integrità del patrimonio dello scomparso che, nel caso di un eventuale suo ritorno, ha diritto alla restituzione della totalità dei propri beni.


Nel caso in cui l'assenza dello scomparso si prolunghi per un periodo maggiore, le tutele del suo patrimonio si affievoliscono in modo considerevole. Infatti, trascorsi dieci anni dall'ultima notizia dell'assente, il Tribunale, su richiesta delle parti interessate, ne dichiara la morte presunta. Gli eredi possono quindi disporre liberamente dei beni dello scomparso senza alcuna limitazione e il coniuge può eventualmente risposarsi.

Nel caso di un eventuale ritorno, tuttavia, lo scomparso avrà diritto a riottenere i propri beni nello stato in cui si trovano e di ottenere il prezzo dei beni alienati o i beni nei quali sia stato eventualmente investito. Il nuovo matrimonio del coniuge, inoltre, verrà dichiarato nullo.

Come avrete potuto osservare, nel nostro ordinamento non mancano certamente le tutele per chi si assenta per un lungo periodo senza dare più notizie, anche in considerazione del fatto che l'assenza può anche non essere volontaria e lo scomparso, al proprio ritorno, ha diritto di ritrovare una situazione il più possibile simile a quella che aveva lasciato senza ritrovarsi spogliato di tutti i propri beni.


Bisogna sottolineare, tuttavia, che non mancano norme in grado di punire, sia civilmente che penalmente, i soggetti che volontariamente si assentino dalla propria vita.

Si pensino alle norme relative al diritto del lavoro che stabiliscono che l'assenza prolungata del lavoratore dal luogo di lavoro costituisce giusta causa di licenziamento, oppure le norme di diritto di famiglia che prevedono che l'allontanamento dalla residenza famigliare costituisce giusta causa per la proposizione della domanda di separazione. In presenza di prole, inoltre, un simile comportamento è considerato una violazione dell'obbligo di mantenimento, istruzione, ed educazione, con conseguenze sia civili che penali.

Il Giudice, in base all'art. 147 del Codice Civile, potrebbe infatti decidere per il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla famiglia nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi nei confronti del coniuge e dei figli.

Da un punto di vista penale le cose possono farsi ancora più serie, visto che l'art. 570 del Codice Penale prevede una pena che può arrivare fino ad un anno di reclusione per chi vìola gli obblighi di assistenza familiare.

Una fuga, inoltre, non potrebbe risolvervi neanche gli eventuali problemi finanziari; i vostri creditori potranno comunque soddisfarsi sui vostri beni, i depositi bancari, il TFR di lavoro maturato, anche in vostra assenza. Inoltre, si procederebbe in vostra assenza anche nel caso di responsabilità penale relativa allo stato di insolvenza.


Questo breve excursus nelle norme del nostro ordinamento credo sia sufficiente a far capire che il consiglio è quello di lasciare che l'idea di sottrarsi dalle proprie responsabilità fuggendo chissà dove rimanga nella penna di scrittori e sceneggiatori, in quanto, nella vita reale, le conseguenze di un tale gesto potrebbero essere molto più gravi del previsto.

 


Alessandro Bonfanti




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