Socrate e lo Stalker: un parere legale
Originale il paragone con Socrate, un filosofo che importunava la propria "vittima" ma a fin di bene, per stimolarla a ragionare e a cambiare la propria idea in relazione ad un argomento. Diciamo che anche i comportamenti dello stalker possono essere finalizzati a far cambiare opinione alla propria vittima. Si pensi al caso più comune di stalking in cui l'ex marito o fidanzato perseguita la donna con cui aveva una relazione sentimentale al fine di ripristinare tale relazione. Tuttavia, credo che questa fase sia solo quella embrionale del comportamento dello stalker che, una volta capito che in tale modo non otterrà il risultato da lui sperato, invece di desistere, inasprisce la propria condotta tramutandola da persuasiva a vendicativa e rendendo la vita della vittima impossibile. Credo che Socrate si fermasse prima di arrivare a questo punto e non usasse la propria arte di "ronzare" attorno al suo interlocutore al fine di impaurirlo, minacciarlo e vendicarsi di un presunto torto subito. Inoltre, Socrate metteva in atto la propria opera di "disturbo" nei confronti del maggior numero possibile di potenziali discepoli e non di una sola persona, come fa lo stalker. Socrate, quindi, disturbava pubblicamente, alla luce del sole, in quanto l'intento divulgativo del filosofo ha efficacia solo se raggiunge un gran numero di persone, quello persecutorio dello stalker, invece, deve colpire solamente la vittima. Il punto debole dello stalker è, quindi, proprio quello di dover agire di nascosto e in silenzio, anche perché, al di là dei possibili risvolti penali, è ben consapevole di quanto siano biasimevoli le proprie azioni da un punto di vista sociale. Credo quindi che il miglior modo che ha la vittima per difendersi dal proprio persecutore sia quello di smascherarlo rendendo pubblico ad amici, familiari, colleghi di lavoro il suo ignobile comportamento. Come lo scassinatore o il ladro d'auto sono costretti a scappare quando suona l'antifurto, anche lo stalker non potrà più agire indisturbato se viene riconosciuto quando si apposta davanti ad un condominio, ad un ufficio, ad una palestra, ad un bar. Ricordo infine che il reato non si chiama stalking ma "atti persecutori" ed è disciplinato dall'art. 612bis c.p,. mentre la pena prevista va da sei mesi a 4 anni con la possibilità di essere aumentata per i casi più gravi.
Alessandro Bonfanti Se vuoi commentare lo scritto blog.libero.it/accentodisocrate/
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